Aumento esonero contributivo per i lavoratori: le istruzioni applicative

Arrivano le indicazioni operative INPS per l’incremento del taglio sulla quota dei contributi IVS dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 24 maggio 2023, n. 1932).

Sono state rese note le istruzioni operative dell’INPS in materia di aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Si tratta delle disposizioni dettate dall’articolo 39, comma 1, D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, che ha incrementato di 4 punti percentuali,  senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, il taglio contributivo stabilito dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, Legge n. 197/2022).

Pertanto,  per i periodi di paga sopra citati, l’esonero contributivo è riconosciuto: 

–    nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

–    nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La gestione della tredicesima

Dato che l’incremento citato non avrà effetti sulla tredicesima, l’applicazione concreta in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, sarà: 

 –    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

–    nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

–    nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Infine, il messaggio INPS in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per quelli del settore agricolo.